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Congedo matrimoniale e rapporto di lavoro: quali regole?

Introdotto in Italia nel 1937 esclusivamente per il personale impiegatizio, il congedo matrimoniale fu poi esteso da un accordo interconfederale del 1941 anche agli operai. Esso rappresenta un importante istituto per i lavoratori dipendenti, offrendo loro la possibilità di fruire di un periodo di riposo retribuito in occasione del matrimonio. Oggi tale congedo è disciplinato da tutti i contratti collettivi di lavoro.

Cos’è e come funziona il congedo matrimoniale?

I lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire di un periodo di permesso retribuito in occasione del matrimonio civile o concordatario, comprese le unioni civili di persone dello stesso sesso ai sensi della Legge numero 76 del 20 maggio 2016.
Le modalità e la durata del congedo sono stabilite dai contratti collettivi, che, nella generalità dei casi, hanno esteso la durata a 15 giorni per tutte le qualifiche dei lavoratori.

Quale retribuzione spetta durante il congedo?

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione come se fosse al lavoro intento nelle sue mansioni:

  • a totale carico del datore di lavoro;

ovvero

  • in parte a carico dell’INPS per un importo pari a 7 quote giornaliere della retribuzione (8 per i marittimi) per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, a condizione che:
    • il rapporto sia in atto da almeno una settimana;
    • sia richiesto con un preavviso di almeno 6 giorni;
    • siano realmente fruiti gli 8 giorni di congedo entro 30 giorni dal matrimonio civile o concordatario.

Il congedo matrimoniale, deve generalmente essere fruito continuativamente, ed è soggetto a imposizione fiscale secondo le ordinarie regole previste per i redditi di lavoro.

Chi può beneficiare del congedo matrimoniale?

Possono beneficiarne tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, ovvero:

  • impiegati;
  • operai;
  • apprendisti;
  • dirigenti;
  • lavoratori domestici
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori marittimi.

Alcune particolarità

  • non è possibile beneficiare del congedo nel caso in cui sia contratto solo il matrimonio religioso
  • in caso di nuovo matrimonio si ha diritto al congedo matrimoniale se il precedente matrimonio sia sciolto per divorzio o decesso del coniuge o sia venuto meno a tutti gli effetti civili;
  • nei casi in cui è ammessa la poligamia è possibile fruire del congedo una sola volta salvo che il primo matrimonio non sia venuto meno a tutti gli effetti civili, ad esempio per divorzio o decesso.
  • in caso di matrimonio all’estero del lavoratore extracomunitario è garantito il diritto al congedo matrimoniale a condizione che il lavoratore abbia la residenza in Italia prima della data del matrimonio e sia riconosciuto lo status di coniugato all’anagrafe italiana;
  • il congedo è incumulabile con la malattia, quindi, in caso di evento morboso durante il congedo matrimoniale, non compete l’indennità di malattia e non viene “sospesa” la fruizione del congedo che quindi non verrà prolungato a causa della malattia stessa.

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