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Contratto strappato

Preavviso in caso di dimissioni o licenziamento: cosa prevede la legge?

Quando è necessario rispettare un periodo di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento? Di quanto tempo deve essere il preavviso? E quando invece non è necessario? Ecco cosa dice la legge.

L’articolo 2118 del Codice civile dispone che, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge, dagli usi o secondo equità. Ne consegue che sia il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento di un dipendente, sia il lavoratore che voglia rassegnare le proprie dimissioni, sono normalmente tenuti, salvo specifici casi, ad osservare il periodo di preavviso.

Nel rapporto a tempo determinato non è possibile cessare il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza salvo che per giusta causa.

In tale tipologia contrattuale, infatti, le parti si sono “vincolate” a vicenda fino ad una data precisa.

E’ però possibile per le parti stabilire una quantificazione preventiva e forfetaria del danno, che un parte deve corrispondete all’altra, in caso di recesso anticipato.

Quale finalità ha il preavviso?

La finalità di tale istituto è attenuare le conseguenze che il recesso unilaterale di una parte può causare nei confronti dell’altra, in particolare:

  • consente al datore di lavoro di riorganizzarsi procedendo alla sostituzione del lavoratore dimissionario mediante nuova assunzione oppure promuovendo dipendenti dall’interno a seconda del ruolo in organigramma oppure ancora ricollocare personale già in essere;
  • permette al lavoratore di attivarsi nella ricerca di un nuovo lavoro o di realizzare le misure che ritiene più opportune come ad esempio l’autoimprenditoria.

Se una delle parti non rispetta i termini di preavviso?

In merito a questo tema il suddetto articolo 2118 Codice civile precisa che:

  • in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a dare all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso;
  • la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per decesso del prestatore di lavoro.

Quanto dura il preavviso?

Durata e decorrenza sono regolati dalla contrattazione collettiva che, nella generalità dei casi, prendono a riferimento:

  • la categoria legale (dirigenti, quadri, impiegati, operai);
  • il livello di inquadramento;
  • l’anzianità di servizio.

Il preavviso decorre dal giorno in cui la comunicazione di recesso (dimissioni o licenziamento) giunge a conoscenza dell’altra parte, salvo che il contratto collettivo applicato non disponga diversamente; molti ccnl, ad esempio, prevedono infatti che la decorrenza sia:

  • dal giorno successivo alla comunicazione di licenziamento o dimissioni;
  • dalla metà del mese (ovvero con specificazione esatta del giorno come il giorno 16);
  • dall’inizio del mese successivo.

Esempio:

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI – CONFCOMMERCIO
Durata in caso di licenziamento Durata in caso di dimissione 
Anzianità di servizioAnzianità di servizio
Livellofino a 5 annida 6 a 10 annioltre 10 anniLivellofino a 5 annida 6 a 10 annioltre 10 anni
Q – 160 giorni90 giorni120 giorniQ – 145 giorni60 giorni90 giorni
2 – 330 giorni45 giorni60 giorni2 – 320 giorni30 giorni45 giorni
4 – 520 giorni30 giorni45 giorni4 – 515 giorni20 giorni30 giorni
6 – 715 giorni20 giorni20 giorni6 – 710 giorni15 giorni15 giorni
Operatori di vendita *30 giorni45 giorni60 giorniOperatori di vendita *30 giorni45 giorni60 giorni
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
* Operatori di vendita: i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.* Operatori di vendita: i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Durante lo svolgimento del preavviso?

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente, entrambe le parti sono quindi obbligate al rispetto dei principi di correttezza e buona fede:

  • il lavoratore licenziato (con preavviso) è obbligato ad effettuare la propria prestazione lavorativa nel rispetto dei doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà previsti dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile;
  • il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione al lavoratore dimissionario fino alla cessazione del rapporto.

Il preavviso va dato sempre o vi sono delle eccezioni?

Esistono specifiche situazioni in cui il preavviso non è dovuto:

  • licenziamento per giusta causa;
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale del rapporto;
  • recesso durante o al termine del periodo di prova;
  • risoluzione per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione;
  • quando lavoratrice o lavoratore si dimettono nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità.

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