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Congedo parentale: quanto dura e come farne richiesta?

Il congedo parentale è un’importante misura a sostegno della genitorialità, ma quando dura e come viene indennizzato?

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita ed è regolato dall’articolo 32 e seguenti del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Quanto dura il congedo parentale?

Ciascun genitore naturale (esclusi gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori a domicilio) ha diritto ad assentarsi in modo continuativo o frazionato dal lavoro, nei primi dodici anni di vita di ogni bambino (compreso il giorno del 12° compleanno) secondo i seguenti limiti:

  • la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a 6 mesi;
  • il padre lavoratore può usufruire del congedo per un periodo non superiore a 6 mesi elevabili a 7 solo nel caso in cui egli decida di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi;
  • complessivamente i genitori non possono godere più di 10 mesi di congedo parentale. (Il limite complessivo di 10 mesi è elevato a 11 mesi solo nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi).

In caso di adozione o affidamento di un minore di qualunque età, i genitori possono richiedere di usufruire del congedo parentale alle stesse condizioni e con le medesime modalità previste per i genitori naturali, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Nel caso di genitore solo (morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte dell’altro genitore, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori in seguito ad un provvedimento dell’autorità competente, non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore), il periodo massimo di congedo parentale, ammonta a 11 mesi, fruibili entro i 12 anni di età del bambino.

Il godimento del diritto di astensione facoltativa può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente.

Il periodo di congedo è raddoppiato in caso di parto gemellare o plurigemellare (quindi il doppio anche se il parto riguarda più di due gemelli).

Come viene indennizzato il congedo?

Per i periodi di congedo parentale, fino 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità in busta paga pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera (RMG) per tutti i giorni del congedo, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

La nuova misura si applica solo nel caso in cui almeno uno dei genitori termini i periodi di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023.

In particolare:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno diritto anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili;
  • sono indennizzabili anche il 10° e l’11° mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima (nel 2024 euro 614,77 euro).

Esempio di calcolo di RMG per impiegati mensilizzati
La retribuzione media giornaliera (RMG) si ricava dividendo per 30 la somma tra la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio del congedo e i ratei di mensilità aggiuntive.

  • Retribuzione lorda mese precedente: € 2.100
  • Rateo di 13.ma: € 175
  • Rateo di 14.ma: € 175

Indennità congedo parentale: 81,67*30% = € 24,50 giornalieri (ovvero €65,34 se all’80%).

Come farne richiesta?

Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve darne preavviso al proprio datore di lavoro secondo le modalità definite dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di almeno:

  • 5 giorni,
  • 2 giorni in caso di fruizione su base oraria,

e deve inoltre presentare apposita domanda online all’Inps attraverso il servizio dedicato presente sul sito dell’Istituto.

Alcune particolarità

In caso di fruizione del congedo in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra. Se le frazioni si susseguono in modo continuativo oppure sono intervallate da ferie o assenze ad altro titolo, i giorni festivi, le domeniche e i sabati in caso di settimana corta, sono conteggiati come giorni di congedo.

È prevista la possibilità che la fruizione dell’astensione sia frazionata su base oraria secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, la fruizione è consentita su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo stesso, quindi, se l’orario medio è 8 ore, il concedo può essere fruito per 4 ore (non “fino a” 4 ore).

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