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Welfare Aziendale: nuove disposizioni fiscali dall’Agenzia delle Entrate

La recente Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune novità fiscali riguardo al welfare aziendale, con specifico riferimento ai fringe benefits e ai premi di risultato.

Nuove disposizioni fiscali per il welfare aziendale

Con la Circolare n. 5/E, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove misure in materia fiscale che riguardano il welfare aziendale, un tema cruciale per ridurre il carico fiscale e contributivo sul lavoro dipendente. Queste disposizioni rappresentano un importante strumento per il datore di lavoro nella definizione di politiche di incentivazione e premialità per i dipendenti, contribuendo a creare un ambiente lavorativo più favorevole e sostenibile.

Incremento del limite di non imponibilità dei fringe benefits

Il primo punto trattato dalla circolare riguarda l’innalzamento del limite di non imponibilità dei fringe benefits. La legge di bilancio 2024, all’art. 1, comma 16, eleva il limite ordinario fissato dall’art. 51, comma 3 del TUIR da 258,23 euro a 1.000 euro, e a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Questo significa che, fino a tali soglie, il valore dei beni e dei servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti non sarà considerato nel reddito imponibile dei beneficiari.

Welfare aziendale e nuove tipologie di fringe benefits

La circolare amplia il novero delle tipologie di fringe benefits che possono essere offerte senza incorrere in tassazione. Oltre ai tradizionali benefici, ora sono inclusi i rimborsi per le utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas) e, novità assoluta, le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo per la prima casa. La definizione di “prima casa” si riferisce all’ “abitazione principale”, secondo gli art. 15 e 16 del TUIR, includendo immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente o dai suoi familiari, regolarmente registrati e pagati, e dove il dipendente o i suoi familiari risiedono abitualmente.

Per usufruire di questi benefici, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione che giustifichi la spesa e il rispetto dei limiti previsti. In alternativa, può essere accettata un’autodichiarazione del dipendente beneficiario che confermi il rispetto dei requisiti normativi.

Nuove regole per i prestiti ai dipendenti

La circolare ha introdotto anche nuove modalità di calcolo per i compensi in natura derivanti dai prestiti erogati ai dipendenti. La differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e quelli effettivamente applicati sarà computata al 50%. Tuttavia, cambia il TUR di riferimento: per i prestiti a tasso variabile, sarà quello vigente alla scadenza di ciascuna rata; per quelli a tasso fisso, sarà quello in vigore alla data di concessione del prestito.

Riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

Infine, un’altra novità, introdotta nell’ultima legge di bilancio, riguarda la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5% anche per il 2024. Questa imposta sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sui premi di produttività riconosciuti in base ai contratti aziendali o territoriali, purché il premio non superi i 3.000 euro lordi e i beneficiari abbiano avuto un reddito da lavoro non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente.

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