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Buoni benzina per dipendenti

Buoni benzina: riproposta l’esenzione anche per il 2023

Per l’anno 2023 è stata riproposta l’esenzione fiscale fino a 200 euro sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti.

La misura, simile a quella già prevista per il 2022 dal DL 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), viene introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023 numero 5 ed è già in vigore dal 15 gennaio.

Natura del provvedimento

Si tratta di un sostegno economico netto in favore dei lavoratori poiché escluso da tassazione e contribuzione fino all’importo di 200 euro.

Soglia di esenzione

La misura si pone in parallelo al limite ordinario di esenzione per la generalità dei fringe benefits prevista dall’articolo 51 del Tuir e che dal 1° gennaio 2023 è tornata al valore “originario” di 258,23 euro.

Per il 2023, quindi, i lavoratori possono raggiungere potenzialmente l’importo di € 458,23 di esenzione totale o più precisamente di euro 200 + euro 258,23 essendo gli importi separatamente disciplinati da specifiche normative e al superamento delle singole soglie verranno assoggettati a contribuzione e tassazione per intero.

Lavoratori e Datori di lavoro

La misura, per espressa previsione normativa, si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro subordinato e senza alcun limite reddituale, di aziende che operano nel settore privato escludendo quindi altre tipologie di rapporto quali, ad esempio, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti o gli amministratori ed il settore pubblico.

La concessione del buono è per il datore una facoltà e non un obbligo e può essere fatta in via discrezionale, senza che sia necessaria l’attribuzione alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

Il costo è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 95 del Tuir il quale stabilisce che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

Ai lavoratori non è richiesto alcun adempimento specifico.

Elaborazione busta paga

Il datore di lavoro nell’elaborazione della busta paga è quindi bene che evidenzi separatamente i due limiti citati:

  • i buoni benzina esenti fino a € 200 ex DL 5/2023;
  • gli altri beni e servizi esenti fino a € 258,23 ex articolo 51 Tuir (e che potrebbero essere ulteriori buoni benzina).

L’agevolazione è riconosciuta per i buoni che entrano nella disponibilità dei lavoratori fino al 12 gennaio 2024 secondo il principio di cassa allargato; oltre tale data, la percezione della somma ricadrebbe nell’anno fiscale 2024 con la conseguenza che essa verrebbe interamente assoggetta a contribuzione e imposte essendo la portata normativa del DL 5/2023, su questo specifico tema, limitata al solo anno 2023.

Ai sensi del già citato articolo 51 del Tuir infatti, “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Novità a seguito di conversione in legge del DL 5/2023

In data 15 marzo 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23/2023 di conversione del DL 5/2023.  

L’iter di conversione apporta un’importante modifica in tema di buoni carburante prevedendo la loro imponibilità da un punto di vista contributivo.

Resta esclusa l’imponibilità fiscale ma è evidente come ora la misura sia decisamente meno appetibile rispetto alla formulazione originaria.

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