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Supporto per la formazione e il lavoro in sostituzione del reddito di cittadinanza: tutto quello che c’è da sapere

E’ operativo il nuovo supporto per la formazione e il lavoro (SFL) spettante ai soggetti, tra i 18 e i 59 anni, che perdono la percezione del Reddito di cittadinanza e risultano occupabili. Due decreti Ministeriali, entrambi del 8 agosto 2023, (Gazzetta Ufficiale numero 198 del 25/08/2023) stabiliscono regole, criteri e procedure per la richiesta e l’erogazione della misura.

Di cosa si tratta

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura rivolta alle persone tra i 18 e i 59 anni, che risultano “occupabili” e che dal 1° settembre 2023 sostituisce il Reddito di Cittadinanza.

La misura è finalizzata a favorire l’attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

Misura e durata

Il Supporto per la formazione e il lavoro è quindi una misura di attivazione al lavoro, che consente di percepire un’indennità di partecipazione:

  • pari a 350 euro mensili;
  • corrisposta dall’INPS per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, ma entro un limite massimo di 12 mesi;
  • mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

Requisiti di cittadinanza e di reddito dei richiedenti

Coloro che intendono richiedere la misura devono possedere particolari requisiti, sia per ciò che riguarda cittadinanza sia per ciò che riguarda il reddito:

I richiedenti devono essere:

  • cittadini italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
  • familiari di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
  • cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolari dello status di protezione internazionale o apolidi in possesso di analogo permesso.

devono inoltre avere congiuntamente:

  • Isee familiare, in corso di validità, non superiore a € 6.000 annui;
  • valore del reddito familiare inferiore a una soglia di € 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Isee;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero non superiore a € 30.000, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a € 150.000;
  • patrimonio mobiliare inferiore a:
    • € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente;
    • € 8.000 per i nuclei composti da due componenti;
    • € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti (per ogni minorenne a partire dal terzo, soglia aumentata di € 1.000).

Procedura per la richiesta della misura

Per accedere alla misura è necessario presentare un’apposita domanda on line sul portale Inps rilasciando altresì la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) all’impiego e alla partecipazione a percorsi di politica attiva.

Previa verifica positiva dei requisiti da parte dell’INPS, il richiedente dovrà poi accedere alla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) per sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), indicando almeno tre agenzie per il lavoro che è tenuto a contattare.

Dopo la firma del Patto di Attivazione Digitale, il richiedente sarà convocato dal Centro per l’impiego per la firma del Patto di Servizio Personalizzato nel quale è contenuto il percorso da seguire.

Ipotesi di decadenza dal beneficio

Il beneficiario della misura decade quando:

  • non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente;
  • non partecipa alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro;
  • non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo, o effettua comunicazioni mendaci;
  • non presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato intento a svolgere attività lavorativa senza aver provveduto alle comunicazioni prescritte.

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