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Sei a conoscenza di comportamenti illeciti in azienda? La legge sul Whistleblowing ti offre tutela

A cosa serve e cosa prevede la legge sul Whistleblowing recentemente recepita dal nostro Paese? Ecco tutto quello c’è da sapere.

Con il termine whistleblowing si indica la segnalazione spontanea di un soggetto della violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Tale soggetto, il whistleblower, è tutelato nei confronti di possibili ritorsioni. La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 24/2023.

Quale ambito di applicazione?

A decorrere dal 15 luglio 2023, e con una graduale entrata in vigore fino al 17 dicembre 2023, il Legislatore ha modificato, innovandola, la disciplina di protezione nel settore pubblico e privato per coloro che segnalano violazioni, comportamenti, atti od omissioni, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Nell’ambito del settore privato sono tenuti ad applicare la disciplina in materia di protezione del whistleblower:

  • i soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • i soggetti che, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati, rientrano nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti (per i dettagli si vedano parti I.B e II dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023);
  • altri enti di diritto privato che, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati e diversi dai precedenti, rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti (D.Lgs. n. 231/2001).

Per quanto attiene al settore pubblico, rientrano nell’ambito di applicazione della normativa:

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali, ecc;
  • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione quali Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Consob, Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Banca d’Italia;
  • Enti pubblici economici;
  • Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (non solo società ma anche associazioni e fondazioni);
  • Organismi di diritto pubblico;
  • Concessionari di pubblico servizio.

Chi sono i soggetti tutelati?

Qualora siano venuti a conoscenza delle violazioni nel proprio contesto lavorativo, rientrano nella definizione di whistleblower e quindi sono meritevoli di tutela:

  1. i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e i procuratori, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, ecc);
  2. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3. i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi coloro che svolgono prestazioni occasionali;
  4. i lavoratori autonomi, autonomi occasionali ex articolo 2222 codice civile, i titolari di rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 Codice di Procedura Civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale), titolati di rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, che svolgono la propria attività lavorativa di soggetti del settore pubblico o del settore privato);
  5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività di soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Sono altresì destinatari delle tutele quei soggetti potrebbero essere oggetto di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al whistleblower. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

  • il facilitatore ovvero la persona fisica, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste in modo riservato il whistleblower fornendogli consulenza e sostegno nel processo di segnalazione (ad esempio un collega di un diverso ufficio);
  • le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower e che hanno con questo un rapporto abituale e corrente.

In cosa consiste la tutela?

A tutela del whistleblower è previsto il divieto di ritorsione; è vietato, cioè, ogni comportamento, che provochi o possa provocare un danno ingiusto.

A titolo non esaustivo, la norma indica come possibili ritorsioni:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  • retrocessione di grado o mancata promozione;
  • mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • note di demerito o referenze negative;
  • adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  • discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  • mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • annullamento di una licenza o di un permesso;
  • richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I soggetti tutelati che ritengono di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata, procedono a darne comunicazione ad ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro; nel caso invece la ritorsione sia stata posta in essere all’interno del contesto lavorativo di un ente del settore pubblico, ad essere informato è il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quale sanzione per i trasgressori?

Nel caso in cui le Autorità competenti accertino la natura ritorsiva di atti o comportamenti, al responsabile è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

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