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Patto di prova nel contratto di lavoro: come funziona e tutto quel che c’è da sapere

Il patto di prova (art. 2096 Codice civile) è una clausola accessoria del contratto di lavoro con cui lavoratore e datore di lavoro stabiliscono che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata all’esperimento di un determinato periodo di tempo atto ad accertare la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tale patto non deve essere obbligatoriamente apposto, le parti sono infatti libere di valutare di non inserirlo nel contratto di lavoro e/o considerarlo parte della trattativa complessiva in fase di assunzione.

Perchè è utile il suo inserimento nel contratto di lavoro?

Il periodo di prova, ha una duplice valenza, consente infatti:

  • al datore di lavoro di verificare la serietà e la capacità professionale del lavoratore, la sua attitudine ad integrarsi in nuovi contesti, ecc;
  • al lavoratore di valutare le condizioni di lavoro e l’entità della prestazione lavorativa stessa.

e può essere apposto a qualsiasi tipologia di contratto di lavoro.

Durante il periodo di prova i diritti e gli obblighi delle parti sono pienamente operanti, il lavoratore in prova infatti è equiparato sia dal punto di vista economico che e normativo a colori assunti con contratto “definitivo” quindi:

  • da un lato, il lavoratore ha l’obbligo di rendere la propria prestazione lavorativa;
  • dall’altro, il datore ha l’obbligo di corrispondere la relativa retribuzione così come i vari istituti contrattuali (ferie, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio, tredicesimo e, se prevista, quattordicesima, ecc);

con l’unica particolarità che entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso e di motivazione.

E’ sufficiente un accordo orale?

No, l’apposizione del patto di prova deve:

  • risultare da atto scritto a pena di nullità;
  • essere anteriore o al massimo contestuale all’assunzione. La stipulazione successiva all’assunzione comporta la nullità del patto ed il rapporto di lavoro si considera definitivamente instaurato sin dalla sua origine.

Quanto dura il patto?

La durata massima del periodo di prova è fissata da due norme di legge, di cui una molto datata ma tutt’ora in vigore, e che vanno analizzate in sovrapposizione:

Questi termini possono essere ridotti:

  • dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
  • dall’accordo fra le parti nel contratto individuale.

La giurisprudenza ritiene che la durata non possa essere troppo breve, ma al contrario debba svolgersi durante un arco temporale congruo ed adeguato.

Quali dati e informazioni deve contenere?

Il patto deve riportare l’indicazione specifica e dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore, questo perché è presupposto:

  • alla facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione in merito;
  • alla possibilità del lavoratore di impegnarsi in ruoli e compiti ben definiti, e avere chiarezza e certezza dei compiti oggetto di valutazione.

E’ quindi fondamentale che il lavoratore venga effettivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto in prova.

In caso contrario, non è configurabile un esito negativo della prova e l’eventuale licenziamento non è riconducibile alla liberà recedibilità caratterizzante il periodo di prova.

Il recesso in prova deve avvenire al termine del periodo?

A meno che non sia stata pattuita una durata minima, il recesso è possibile in qualunque momento nel corso dello svolgimento del patto, e fino all’ultimo giorno.

Il recesso prima della scadenza dell’intero periodo di prova ad avviso della giurisprudenza è però possibile a patto che il periodo trascorso sia stato sufficientemente adeguato ai fini della valutazione della non idoneità del dipendente

E’ sufficiente una semplice comunicazione verbale sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro, la forma scritta, infatti e salvo che non sia diversamente previsto dal ccnl di riferimento, non è necessaria, anche se assolutamente consigliata.

Il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcuna motivazione circa il mancato superamento della prova e il lavoratore in caso di sue dimissioni è dispensato dalla procedura telematica.

Nel recesso durante la prova:

  • nessuna delle parti ha obbligo di osservare alcun periodo di preavviso;
  • il lavoratore ha diritto a percepire ogni trattamento economico che sia stato maturato durante il periodo di prova.

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