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Agevolazioni assunzione giovani

Legge di Bilancio 2023: sgravio assunzioni giovani al 100% con l’aumento del tetto massimo

La Legge di Bilancio 2023, allo scopo di promuovere l’occupazione stabile giovanile, modifica lo sgravio assunzioni giovani, già in vigore per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di under 36 effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 aumentandone la misura fino al limite massimo di 8000,00 euro annui, da riparametrare su base mensile, rispetto ai 6000,00 euro annui previsti per il 2022. (Legge 29 dicembre 2022 numero 197 articolo 1 comma 297)

Sgravio assunzione giovani under 36

I lavoratori al momento dell’assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato non devono avere compiuto i 36 anni (fino a 35 anni e 364 giorni quindi) e non devono mai essere stati precedentemente occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui e per un periodo massimo di trentasei mesi elevato a quarantotto mesi per le aziende con una sede o unità produttiva site nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, essa va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 21,51 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo stesso.

In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale è necessario il proporzionamento.

L’agevolazione è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Nel mentre, sarà comunque possibile procedere ad esempio all’assunzione, pagando il costo dei contributi in maniera piena , salvo poi recuperare gli importi successivamente all’autorizzazione UE.

Rapporti esclusi dal beneficio

Lo sgravio non è applicabile ai rapporti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico, ai rapporti di lavoro intermittente anche se stipulati a tempo indeterminato.

Limiti specifici alla fruizione

L’impresa che intende fruire dell’agevolazione non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti, tantomeno procedere, nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica  nella stessa unità produttiva.

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