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Il datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di controllo può utilizzare agenzie investigative?

L’esercizio del controllo sul dipendente da parte del datore di lavoro è uno degli argomenti più complessi del diritto del lavoro. Quando è lecito effettuare degli accertamenti sulla condotta dei lavoratori attraverso agenzie investigative?

L’articolo 2094 del codice civile stabilisce che il lavoratore debba svolgere la propria prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore riconoscendo, pertanto, uno specifico potere direttivo in capo a quest’ultimo.

Cos’è il potere direttivo?

Attraverso l’esercizio del potere direttivo, il datore di lavoro specifica il dettaglio dei compiti affidati ai dipendenti, definendo contenuto e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel potere direttivo si esprime quella eterodirezione della prestazione lavorativa che segna il confine tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo.

Dal potere direttivo deriva il potere di controllo, il quale a sua volta si concretizza ad esempio:

  • nella verifica dell’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e del rispetto delle disposizioni impartite;
  • nell’impiego della diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
  • nel rispetto degli obblighi di fedeltà;
  • nella tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di furti e/o di danni.

Il potere di controllo è indiscriminato?

Il potere di controllo non è assoluto e/o indiscriminato ma è soggetto a precisi limiti imposti dalla legge e volti a garantire il rispetto della dignità e della libertà del lavoratore (legge 300/70 – Statuto dei Lavoratori).

Controlli difensivi

Una particolare tipologia di controlli può considerarsi giustificata e legittima, nel momento in cui questi si rendano necessari a seguito di una condotta sleale del dipendente.

Si tratta dei controlli difensivi, ovvero di controlli finalizzati alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale e diretti all’accertamento di comportamenti illeciti e/o sleali, diversi dal semplice inadempimento della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui il controllo rilevi concretamente la commissione di un illecito, il lavoratore è passibile di licenziamento per giusta causa, oltre ad doversi fare carico degli eventuali risvolti penali.

Utilizzo agenzie investigative private

Le modalità attraverso le quali possono essere espletati i controlli difensivi sono molteplici.

Una delle possibilità è tramite il ricorso alle agenzie private di investigazione le quali possono raccogliere le prove dell’illecito ad esempio con:

  • registrazioni audio e video;
  • pedinamenti;
  • appostamenti;
  • ecc.

Fermo restando che:

  • il mandato conferito all’investigatore deve essere limitato all’accertamento di precisi e determinati episodi e non può interessare la generale attività del dipendente e nemmeno, come già evidenziato, il mero controllo dell’adempimento della sua prestazione lavorativa (salvo che l’inadempimento di questa possa costituire anche violazione di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti con riflessi negativi sull’integrità del patrimonio aziendale);
  • il ricorso alle agenzie investigative private non può essere sistemico ma deve essere limitato a quelle occasioni in cui risulta effettivamente indispensabile (ovvero perchè non possono essere messe in atto altre e diverse modalità).

Consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene sempre ammissibile la testimonianza in giudizio dell’investigatore privato non avendo egli alcun interesse diretto nella controversia.

Quali sono le ipotesi più comuni di ricorso alle investigazioni private?

Questi i casi più comuni di ricorso all’investigazione privata da parte delle imprese:

  • svolgimento di attività extra-lavorativa personalmente o per conto di terzi in violazione del divieto di concorrenza ex articolo 2105 c.c. (comportamento atto a ledere il patrimonio aziendale);
  • svolgimento di altra attività (non solo lavorativa) durante l’assenza per malattia o infortunio incompatibile con il suo stato di salute e tale da pregiudicare/ritardare la guarigione, come ad esempio il legittimo il licenziamento del dipendente in infortunio per trauma contusivo che veniva sorpreso dall’investigatore in attività fisiche non compatibili come pedalare per ore o camminare con il figlio sulle spalle (Cassazione n. 11697/2020);
  • uso improprio dei permessi ex L. 104/1992 come ad esempio il legittimo, il licenziamento della lavoratrice individuata dagli investigatori nello svolgimento di lavori in alcuni terreni di sua proprietà nelle ore in cui aveva fruito di permessi per l’assistenza della suocera disabile (Cassazione n. 9749/2016);
  • furto beni aziendali, come ad esempio il legittimo il licenziamento del dipendente di un supermercato dopo esser stato sorpreso tramite un sistema di telecamere occulte installate da un’agenzia investigativa a prelevare prodotti dal magazzino (Cassazione n. 10636/2017)

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