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Padre con neonato in braccio

Il congedo parentale cambia: tre mesi pagati all’80%

Non si tratta di tre mesi aggiuntivi, bensì di tre dei canoni 10-11 mesi del congedo parentale che avranno un valore di indennizzo superiore agli anni passati. Resta invariato il numero di mesi complessivi fruibili da entrambi i genitori.

Importanti novità in arrivo per le famiglie italiane: da quest’anno cambiano le regole per il congedo parentale, che prevedono per i primi tre mesi un indennizzo pari all’80% dello stipendio. La modifica, frutto delle disposizioni della Legge di Bilancio 2025, rafforza le tutele per i genitori lavoratori dipendenti, garantendo un sostegno economico più consistente nei primi anni di vita dei figli. A ufficializzare l’aumento dell’indennità è stata l’INPS che in una nuova circolare ha chiarito i criteri di fruizione e le procedura per l’invio della domanda online.

Il potenziamento economico del congedo parentale

Il congedo parentale viene dunque potenziato in termini retributivi, già dal primo mese che prevede un pagamento pari all’80% della retribuzione del lavoratore, a cui si affianca un secondo mese con un’indennità che si eleva dal 60% all’80% del compenso totale. A questi si aggiunge un terzo mese indennizzato sempre all’80% (dal 30%). I sei mesi rimanenti rimangono invece indennizzati al 30% della retribuzione ordinaria, a prescindere dalla situazione reddituale del nucleo familiare. Gli ultimi due mesi non prevedono alcuna retribuzione, fatta eccezione per specifiche soglie di reddito familiare.

Il numero dei giorni di congedo resta invariato

È doveroso sottolineare che la nuova normativa non prevede aumenti rispetto al numero di giornate complessive di congedo parentale. Ciò che cambia – come spiegato poc’anzi – è la percentuale retributiva che viene riconosciuta. Resta invariato quindi il numero di mesi complessivi di congedo parentale previsti per ogni coppia, ovvero 10, elevabili a 11, nel caso in cui il padre si astenga per un periodo di almeno tre mesi, anche frazionati. Tali periodi devono essere fruiti entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore.

Le indennità riconosciute – vale la pena ricordarlo – sono assimilabili al reddito da lavoro dipendente, pertanto sono soggette a ritenuta IRPEF.

I beneficiari delle nuove condizioni

La nuova normativa prevede criteri di applicazione specifici. In particolare si rivolge:

  • ai lavoratori dipendenti sia del privato, sia del pubblico. Non possono dunque beneficiare dell’indennità gli autonomi, le partite IVA, i parasubordinati e gli iscritti unicamente alla Gestione Separata INPS;
  • ai genitori il cui periodo di maternità o paternità obbligatoria sia terminato dopo il 31 dicembre 2024.


Resta dunque inteso che il beneficio spetta solo al genitore lavoratore dipendente. La nuova normativa include anche i figli adottati o in affido, purché i congedi vengano utilizzati entro il sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia e comunque entro il compimento dei 18 anni.

Modalità di presentazione della domanda

La procedura per richiedere il congedo parentale maggiorato è completamente digitalizzata. La domanda pertanto, andrà presentata esclusivamente online, attraverso il portale INPS, con credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile contattare il Contact Center al numero verde gratuito da rete fissa, oppure allo 06.164.164 da cellulare (a pagamento con tariffe differenti in base all’operatore). È possibile inoltre rivolgersi ai patronati presenti sul proprio territorio di residenza.

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