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Lavoro sportivo

Le principali novità sulla riforma del lavoro sportivo

Il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è avvenuto ad opera del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,così come modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (“decreto correttivo”)

Chi è il lavoratore sportivo?

Lavoratore sportivo è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute Spa o di altro soggetto tesserato.

E’ altresì lavoratore sportivo, ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Attraverso quali forme contrattuali può essere attivato il lavoro sportivo?

L’attività di lavoro sportivo può essere l’oggetto di un rapporto di lavoro:

  1. subordinato (ove però il contratto non può contenere clausole di non concorrenza e non sono applicabili le norme sulle mansioni, sul licenziamento collettivo, licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa);
    oppure
  2. autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) ai sensi dell’art. 409, comma 1, codice procedura civile 

Ricorrendone i presupposti, Associazioni e Società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite ed Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute Spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.

Nell’ambito del lavoro subordinato sportivo è possibile stipulare contratti a tempo determinato apponendo un termine finale non superiore a cinque anni.

Personale amministrativo-gestionale

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni (eccetto per coloro iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali).

Lavoro sportivo professionistico

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

È , tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo ove ricorrano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione e/o allenamento;
  • la prestazione che è oggetto del contratto non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Lavoro sportivo dilettantistico

La prestazione lavorativa dello sportivo nel settore dilettantistico si presume, salvo prova contraria, inquadrata nel lavoro autonomo, più precisamente nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono, nei confronti del medesimo committente, i seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Prestazioni dei volontari

Il decreto correttivo ha introdotto le prestazioni sportive dei volontari.

Tali prestazioni, non retribuite in alcun modo, sono fruibili sia dalle società sportive professionistiche che dilettantistiche.

Per i volontari sportivi è previsto il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purchè non superino l’importo di 150 euro mensili.

Quali le novità fiscali introdotte?

Il decreto correttivo ha introdotto importanti novità sul trattamento fiscale relativo ai compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.

Tali compensi, infatti, non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale fino alla soglia dei 15 mila euro (è soggetta a tassazione la sola parte eccedente).

La medesima soglia di esenzione da imposizione fiscale è prevista anche per i compensi in ambito professionistico ma solo per gli atleti di età inferiore a 23 anni.

Altra novità di grosso rilievo introdotta dal decreto correttivo, consiste nella eliminazione di ogni riferimento ai redditi diversi ex articolo 67 TUIR, dal 1 luglio 2023 i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, saranno qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

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