Il Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (cosiddetto Decreto Omnibus) ha posticipato al 2026 l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dalla Legge di Bilancio 2025 introducendo in sua vece per il solo anno 2025 un contributo integrativo al reddito pari a 40 euro mensili.
Rinvio della decontribuzione parziale al 2026
La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto un’agevolazione contributiva specifica per le lavoratrici madri con almeno due figli.
In particolare lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome che siano madri di almeno due figli e che abbiano un reddito o retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui.
Le decontribuzione in trattazione, non è però mai divenuta operativa, poiché il decreto attuativo necessario a definirne modalità e applicazioni pratiche, non è mai stato emanato.
Il Decreto-legge n. 95/2025 è quindi intervenuto rinviando la misura al 2026 e facendo così slittare l’operatività dello sgravio di un anno.
Contributo temporaneo di 40 euro mensili per il 2025
Allo scopo di limitare alle interessate il disagio economico venutorsi a creare con il vuoto lasciato nel 2025 dal rinvio dello sgravio contributivo, l’art. 6 del D.L. 95/2025 ha introdotto un contributo mensile temporaneo.
Si tratta di un’integrazione al reddito pari a €40 al mese per ciascun mese (o frazione di mese) di lavoro svolto nel corso del 2025. per un valore complessivo di €480 annuali.
Questo bonus, come detto temporaneo, è riconosciuto solo per l’anno 2025 e ha lo scopo di sostenere economicamente le madri lavoratrici nelle more dell’attuazione dell’agevolazione contributiva rinviata al 2026.
Il contributo:
- non è imponibile fiscale (non vi si pagano imposte);
- non è soggetto a contribuzione;
- non rileva ai fini Isee.
Beneficiarie e requisiti per ottenere il contributo
Hanno diritto ai 40 euro mensili, le lavoratrici madri che rientrano in queste categorie:
- madri con due figli: lavoratrici dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) oppure autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria (incluse le libere professioniste iscritte alle rispettive casse di previdenza e le partecipanti alla Gestione Separata INPS). È richiesto un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro. Il contributo spetta fino al mese in cui il secondogenito compie 10 anni di età.
- madri con tre o più figli: rientrano lavoratrici con le stesse caratteristiche, anche reddituali, già esplicitate al punto precedete. In questo caso però, il contributo spetta fino al mese in cui il figlio minore compie 18 anni. Vi è però un’ulteriore condizione, infatti la lavoratrice non deve avere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel periodo per cui richiede il beneficio. (Vincolo introdotto per evitare sovrapposizioni con l’esonero contributivo già attivo per le madri di tre o più figli con contratto indeterminato e previsto dalla Legge di Bilancio 2024).
Domanda all’INPS ed erogazione a fine anno
Il contributo non è automatico, le interessate, infatti, dovranno presentare un’apposita domanda all’Inps per poterne usufruire.
L’erogazione dell’importo avverrà in un’unica soluzione, da parte della stessa Inps, al termine dell’anno; tutte le mensilità maturate nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2025 verranno pagate nel mese di dicembre 2025.