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Rinnovo contrattuale Ccnl Energia e Petrolio: quali novità sono state introdotte?

Confindustria Energia e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno firmato in data 16 aprile 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Energia e Petrolio, che interesserà circa 40.000 lavoratori nel triennio 2025-2027.

L’accordo raggiunto, assicura continuità e certezza sul piano normativo, introducendo strumenti volti a sostenere la competitività aziendale e a promuovere migliori condizioni di benessere per i lavoratori.

Decorrenza e durata

Il contratto collettivo rinnovato ha una durata triennale, con efficacia dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, sia per gli aspetti economici che normativi.

Salvo eventuali decorrenze differenti specificate per singoli istituti, le novità introdotte, comprese le modifiche agli istituti esistenti e le nuove regolamentazioni, si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo, fissata al 16 aprile 2025.

Periodo di prova

Il periodo di prova, risultante da atto scritto, non può essere superiore a:

LivelloDurata
61,5 mese
53 mesi
43 mesi
36 mesi
26 mesi
16 mesi

Periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.

Per i contratti a tempo determinato trova applicazione la normativa vigente.

Tempo determinato

Per quanto riguarda la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, l’accordo prevede:

  • la possibilità di estendere la durata del contratto oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, in presenza di esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività specifiche e puntuali, comprese quelle legate alla realizzazione di commesse, progetti o impianti;
  • l’individuazione puntuale delle attività aventi carattere stagionale;
  • la definizione di limiti quantitativi per l’utilizzo del contratto a termine, con parametri differenziati per i settori dell’ingegneria e delle costruzioni, applicabili anche alla somministrazione a tempo determinato.

Attività logistica

L’articolo 20-bis del contratto disciplina le attività connesse al carico e scarico, alla movimentazione degli oleodotti e al supporto operativo a navi e piattaforme. Viene chiarito che tali attività si alternano ad altre mansioni, differenti sia per natura che per articolazione oraria.

L’orario di lavoro annuo è fissato in 1.952 ore, distribuite su 244 giornate lavorative, con una media di 8 ore giornaliere. La durata della singola prestazione giornaliera può variare da un minimo di 4 a un massimo di 12 ore.

Uscita dal turno (edr ex turni)

È stata aggiornata la tabella relativa all’indennità ad personam a importo fisso, riconosciuta ai lavoratori con maggiore anzianità nell’attività svolta in turno.

Tale indennità è determinata sulla base della media dei compensi per lavoro a turno percepiti nei tre anni precedenti all’uscita da turno.

L’importo viene con il rinnovo riconosciuto anche dopo un periodo di permanenza in turni di 15 anni, nella misura del 25%:

Periodo di permanenza in turnoPercentuale
15 anni25%
20 anni35%
25 anni50%
30 anni65%
35 anni80%

Festività

A decorrere dall’anno 2025 nelle giornate del 24 e del 31 dicembre sono riconosciuti ai lavoratori giornalieri dei permessi aggiuntivi retribuiti.

Al lavoratore turnista, per il quale sia prevista la prestazione lavorativa in queste giornate, vengono convenzionalmente considerate 8 ore di straordinario diurno feriale per ciascun turno.

Nel caso in cui l’azienda richieda prestazioni lavorative durante le giornate in oggetto, ai lavoratori:

  • non turnisti, sarà riconosciuto il pagamento delle ore effettuate come straordinario feriale, secondo le consuete modalità contrattuali.
  • turnisti, viene stabilito che 8 ore di lavoro (anziché le precedenti 4) siano considerate, in via convenzionale, come straordinario diurno feriale, indipendentemente dal turno effettivamente svolto.

Le giornate riconosciute a titolo di recupero per le festività che cadono di domenica devono essere fruite dai turnisti entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la decadenza del diritto.

Incrementi retributivi

L’accordo prevede le seguenti erogazioni economiche:

  • 134 euro per il recupero dell’inflazione sul biennio 2022-2023 di cui:
    • 100 euro sui minimi contrattuali a partire da gennaio 2025;
    • 34 euro sull’edr a partire da marzo 2025;
  • Le ulteriori tranches di aumento sono invece così suddivise:
    • 30,00 euro da dicembre 2025;
    • 20,00 euro da gennaio 2026;
    • 7,00 euro da gennaio 2026 sull’EDR;
    • 55,00 euro da luglio 2026;

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