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Rimuove i dati dal pc aziendale: è licenziamento

Secondo la Cassazione, la rimozione, la sottrazione o la manipolazione dei dati dal pc aziendale implica una condotta illecita, punibile con il licenziamento per giusta causa

La rimozione, la manipolazione e la sottrazione di dati e informazioni riservate dal pc aziendale costituisce un illecito, punibile con il licenziamento per giusta causa. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 33809/2021 del 12 novembre 2021. Secondo i giudici, infatti, i dati contenuti nel pc aziendale sono di proprietà del datore di lavoro e fanno parte del patrimonio intellettuale e commerciale di un’azienda. In quanto tale, la cancellazione o l’utilizzo improprio degli stessi da parte di un dipendente “integra la violazione dei diritti di fedeltà e di diligenza”.

La vicenda riguarda un ex dirigente d’azienda che dopo essersi licenziato aveva formattato e restituito il computer aziendale al datore di lavoro. Successivamente, l’azienda ha incaricato un perito per recuperare le informazioni rimosse, ma durante l’operazione ha scoperto, tramite uno scambio di mail, che l’ex dipendente aveva sottratto e inviato all’esterno alcuni dati riservati di carattere lavorativo. L’azienda ha quindi presentato domanda di risarcimento danni in tribunale. Tuttavia, la Corte d’Appello ha respinto la sua richiesta, specificando che il datore di lavoro aveva raccolto delle prove non utilizzabili in sede di giudizio, “perché acquisite in violazione del diritto alla riservatezza”.

La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza di secondo grado sottolineando, invece, che “il diritto alla riservatezza recede di fronte a quello di difesa, poiché i dati personali possono essere trattati anche senza il consenso del titolare quando l’utilizzo serve a tutelare un diritto in sede giudiziaria”. Secondo i giudici, inoltre, “il lavoratore che rimuove, manipola o sottrae dati contenuti nei dispositivi aziendali lede il patrimonio aziendale e commette illecito civile, a cui consegue il diritto del datore al risarcimento danni”. Per inciso, egli commette il reato di “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’articolo 635 bis del Codice penale”. Infine, gli ermellini hanno aggiunto che tale reato, considerata la sua gravità, può essere punito anche con il licenziamento per giusta causa.

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