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Management by Objectives

Management by Objectives e welfare: tutto quello che c’è da sapere

Con la risposta all’interpello n. 77/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi relativi al regime di tassazione della quota di retribuzione variabile (cd Management by Objectives) in base al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi, convertibile in welfare dai dipendenti.

Management by Objectives: che cos’è

Per Management by Objectives (MBO) si intende la gestione operativa di un’azienda con obiettivi chiari e condivisi tra manager e dipendenti.
Uno degli aspetti più importanti da considerare all’interno di un processo MBO è l’organizzazione degli obiettivi, il raggiungimento dei quali dovranno essere condivisi sia dai manager che dai dipendenti. Si tratta di un passaggio fondamentale, frutto di un allineamento degli obiettivi e non di una decisione imposta dagli organi ai vertici.
I lavoratori, in questo modo, non si limitano a eseguire degli ordini, ma rientrano perfettamente nel processo di pianificazione degli obiettivi. Altrettanto fondamentale sono il costante monitoraggio dei progressi e la valutazione delle performance attraverso i feedback.
L’approccio può riguardare dalle piccole e medie imprese alle multinazionali.

Il welfare nel MBO

Oltre alla gratificazione economica, le aziende ricorrono sempre più spesso all’utilizzo di welfare aziendale per migliorare il benessere dei loro dipendenti e collaboratori e attirare lavoratori. Può riguardare i buoni pasto, convenzioni sanitarie, assicurative e molto altro.
Con la risposta all’interpello n. 77/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al regime di tassazione della quota di retribuzione variabile (cd MBO) in base al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi, convertibile in welfare dai dipendenti.
L’ente esclude la possibilità che si possa applicare il regime di esenzione totale o parziale qualora i benefit rispondano a finalità retributive per incentivare la performance di un dipendente o un gruppo individuato di lavoratori.
Perchè sia applicabile la detassazione – precisa l’Agenzia – occorre che i benefit riguardino la “generalità dei dipendenti” o “categorie di dipendenti”.  
Non sono dunque applicabili le disposizioni previste all’art. 51, comma 2, TUIR, qualora i premi interessino una sola parte dei dipendenti, individuati in base a una serie di criteri prestabiliti.
E’ evidente infatti che, nei casi di premi ad personam, la finalità del sistema sia quella di incentivare la performance anziché fidelizzare il dipendente.
L’azienda non può dunque usufruire dei vantaggi fiscali al di fuori delle condizioni previste per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 182 della legge di stabilità 2016, che riguarda la conversione in welfare dei premi di risultato.  
Può essere soggetto a tassazione e contributi tutto ciò che riguarda l’incentivo alla performance, e quindi il premio di risultato. Come ricorda l’Agenzia, la sua conversione in welfare è possibile, e può avvenire su libera scelta del lavoratore, così come espressamente previsto per legge.

Welfare e premi di risultato

In definitiva, ad oggi è possibile convertire in welfare il premio di risultato, ma non è da considerare esente la retribuzione per la performance singola o collettiva. Per l’Agenzia la finalità sottesa al welfare non è compatibile con il MBO dato che non è prevista ex lege e non ha alcuno scopo retributivo.

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