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Lavoro

Contratti stagionali, a termine e in somministrazione: tutte le novità 2025 del DDL Lavoro

Lo scorso 12 gennaio sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge Lavoro collegato alla manovra approvata a dicembre.

Con l’entrata in vigore del disegno di legge Lavoro, il 12 gennaio sono state introdotte numerose novità, tra cui nuove regole sui contratti stagionali e in somministrazione, su quelli a termine, sullo smartworking e sulle dimissioni per fatti concludenti.

Contratti in somministrazione: quali sono le nuove regole previste dal DDL Lavoro

Il disegno di legge semplifica gli accordi tra le agenzie, le aziende e i lavoratori dei contratti in somministrazione.

Il provvedimento esclude dal calcolo dei limiti per la somministrazione a tempo determinato (che non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato) coloro che sono stati assunti dall’agenzia in somministrazione a tempo indeterminato, nonché i somministrati per progetti specifici e determinate esigenze, come stagionali, start-up, per sostituzione di lavoratori assenti, over 50 e specifici spettacoli.

Lavoro stagionale: maggiore flessibilità e ampliamento delle categorie

Anche le novità sul lavoro stagionale prevedono una maggiore flessibilità. Oltre alle attività stagionali che rientrano nel DPR del 1963, è possibile ricorrere a questo tipo di contratto per “le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Contratti misti: quali sono le condizioni di accesso al regime forfettario

Il DDL Lavoro include inoltre la nuova disciplina dei contratti misti, grazie alla quale i professionisti iscritti in albi o in registri professionali potranno accedere al regime forfettario lavorando sia come dipendenti sia come freelance. 

Tale modalità riguarderà coloro che lavorano per aziende con più di 250 dipendenti.

La tassazione agevolata potrà essere applicata se:

  • l’orario è pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno;
  • il contratto di lavoro autonomo viene certificato da organi competenti, senza sovrapposizioni riguardo all’oggetto e alle modalità delle prestazioni, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

Contratti a termine e periodo di prova

II testo del DDL chiarisce inoltre il periodo di prova nelle aziende, che prevede un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario dall’inizio del rapporto di lavoro. Per i contratti:

  • fino a sei mesi il periodo di prova sarà compreso tra i 2 e i 15 giorni;
  • oltre i sei mesi ma inferiori ai dodici, il periodo di prova potrà variare da 2 a 30 giorni.

Come cambia lo smartworking grazie al disegno di legge Lavoro

Per quanto riguarda lo smartworking, il datore di lavoro deve comunicare al ministero del Lavoro i nominativi dei dipendenti che svolgono le prestazione in modalità agile, nonché la data di inizio e di fine entro cinque giorni dall’avvio del periodo, o in alternativa entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o cessazione del periodo svolto con tali modalità.

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