Con la Risposta n. 171 del 26 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di un’associazione professionale tra commercialisti sul principio di onnicomprensività in merito ai redditi di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 171 del 26 giugno 2025, ha fornito chiarimenti a un’associazione professionale tra commercialisti in merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo in base al principio di onnicomprensività, previsto dall’art. 54 TUIR.
Il principio produce i suoi effetti dai redditi prodotti dal 2024.
La risposta dell’Agenzia sul principio di onnicomprensività
L’associazione pone all’ente tre quesiti riguardanti gli interessi attivi sul conto corrente dell’istante, il trattamento fiscale del premio assicurativo e riaddebitato ai singoli associati, la natura del provento da cessione di un credito di imposta da bonus edilizi.
L’art. 54 TUIR, comma 1, stabilisce che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.
Interessi attivi bancari
Rispondendo al primo quesito sul corretto inquadramento fiscale degli interessi attivi bancari percepiti sul conto corrente dell’associazione, l’Agenzia evidenzia che gli interessi, per effetto del comma 3 bis dell’art. 54 TUIR, costituiscono redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. a) TUIR e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
L’art. 44, comma 1, lettera a), del TUIR stabilisce che “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti” sono redditi di capitale.
Trattamento fiscale del premio assicurativo professionale e riaddebitato
Il secondo quesito riguarda il trattamento fiscale del premio assicurativo per rischi professionali versato dall’associazione e successivamente riaddebitato pro-quota in capo ai singoli associati.
Per l’Agenzia, le somme percepite dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio, addebitato agli altri associati non costituisce provento relativo all’attività professionale.
Ciò significa che tale provento non assume rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Provento da cessione di credito di imposta da bonus edilizi
La terza e ultima domanda posta all’Agenzia riguarda l’imputazione temporale del provento derivante dall’acquisto di un credito di imposta da bonus edilizi a un valore inferiore rispetto al corrispondente valore nominale.
A differenza del passato in cui il differenziale non sarebbe stato ritenuto imponibile, con il principio di onnicomprensività l’Agenzia chiarisce che il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.