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Detrazione fiscale spese sanitarie sostenute all’estero: cosa è bene sapere?

Le prestazioni mediche e sanitarie effettuate oltre confine rientrano nell’agevolazione fiscale del 19%. Tale beneficio viene riconosciuto per gli esborsi direttamente effettuati dal contribuente, con il requisito fondamentale che tali costi permangano effettivamente a suo carico.

Qualora il soggetto provveda personalmente al saldo delle prestazioni sanitarie, questi importi risultano detraibili. Diversamente, nell’ipotesi in cui il contribuente disponga di una copertura assicurativa che provvede al rimborso delle spese, sebbene l’onere sia “sostenuto” inizialmente dal contribuente stesso, non permane concretamente a suo carico. Tale circostanza potrebbe incidere sulla legittimità del beneficio fiscale.

Detraibilità delle spese

I cittadini italiani possono accedere alle prestazioni sanitarie in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea presentando la propria Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

Questo garantisce l’assistenza presso strutture pubbliche o convenzionate con il solo pagamento del ticket previsto dal sistema sanitario locale.

La situazione varia per i paesi extra-UE, distinguendo tra nazioni con cui l’Italia ha stipulato accordi bilaterali e quelle prive di convenzioni sanitarie.

È necessario conservare, come in Italia, la documentazione fiscale che attesti:

  • natura della prestazione
  • identità del beneficiario
  • importo pagato

Spese sanitare rimborsate da un’assicurazione

Un aspetto di particolare rilievo riguarda le spese sanitarie coperte da assicurazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30611/2024, ha chiarito che la detrazione spetta anche quando il pagamento della prestazione sanitaria viene effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa alla struttura sanitaria, e non solo nei casi in cui il contribuente anticipa la spesa e viene successivamente rimborsato.

La ratio di questa interpretazione risiede nel fatto che, in entrambe le ipotesi, l’onere economico della prestazione sanitaria grava comunque sul soggetto assicurato, in quanto il premio assicurativo è stato sostenuto dal contribuente stesso.

La detrazione, tuttavia, è ammessa solo se il premio della polizza non è già stato portato in detrazione o deduzione dal reddito, per evitare una duplicazione del beneficio fiscale.

In sostanza, la Cassazione ha riconosciuto che il contribuente, pur non pagando materialmente la prestazione al momento dell’erogazione, sostiene comunque il costo dell’assicurazione che copre il rischio sanitario, e pertanto ha diritto alla detrazione delle spese mediche, purché non si verifichi una sovrapposizione di agevolazioni fiscali.

Misura della detrazione

E’ riconosciuta la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese sanitarie sostenute, limitatamente all’importo che eccede la soglia di 129,11 euro.

In pratica, la detrazione si calcola applicando l’aliquota del 19% alla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese e la franchigia di 129,11 euro.

Fanno eccezione alcune tipologie di spese sostenute in favore di persone con disabilità, per le quali la detrazione del 19% si applica sull’intero importo, senza alcuna franchigia. Rientrano tra queste, ad esempio, le spese per il trasporto in ambulanza del disabile o per l’acquisto di protesi e ausili per la deambulazione.

Inoltre, l’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro), dovuta sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro, può essere portata in detrazione qualora sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e risulti indicata separatamente in fattura.

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